Come si calcolano e come si ripartiscono le spese per l’ascensore in condominio? È l’interrogativo frequente tra chi vive in un edificio a più piani dotato di un impianto di sollevamento. La ripartizione dei costi di installazione o di manutenzione di un ascensore o di un montascale si rivela talvolta un problema nell’amministrazione di un palazzo composto da più unità immobiliari. Proviamo dunque a dare una risposta alla domanda.
Ripartizione delle spese per l’ascensore in condominio: cosa dice la legge
Innanzitutto vale la pena evidenziare cosa dice la legge sulla ripartizione delle spese per l’ascensore in un condominio. La norma di riferimento è l’articolo 1124 del codice civile che non fa distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e parla di “manutenzione” e “sostituzione”. “Le scale e gli ascensori – si legge – sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”. E ancora: “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
In sostanza la legge afferma che, in assenza di un regolamento condominiale che stabilisca una diversa ripartizione, le spese relative all’ascensore devono essere ripartite, secondo il criterio legale, tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che vengono servite dall’impianto, siano esse appartamenti, negozi o altra tipologia. La ripartizione avviene per metà in base al valore degli immobili e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Va inoltre precisato che alcune parti dell’edificio, come cantine, palchi morti, soffitte e lastrici solari, se sono comuni ai condomini non partecipano alla spesa, mentre quelli di proprietà esclusiva vengono considerati per la parte della spesa da ripartire in base al valore della quota.
La legge chiarisce anche come procedere nel caso in cui il condominio abbia più scale e più ascensori. Per questa circostanza bisogna fare riferimento all’articolo 1123 del codice civile, che stabilisce: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Il calcolo dei millesimi di proprietà: le tabelle millesimali
Quanto stabilito dall’articolo 1124 del codice civile non è valido sempre e comunque, visto che il codice civile consente delle deroghe. Va ricordato che, come stabilito dall’articolo 1138, quando i condomini sono più di dieci, è obbligatorio il regolamento condominiale. Al di sotto della soglia il regolamento è invece facoltativo.
In presenza di un regolamento di condominio il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene espresso in millesimi in un’apposita tabella allegata.
La tabella millesimale serve proprio a quantificare la partecipazione di ogni condomino alle entrate e alle spese del condominio, stabilendo l’entità della quota di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio.
Il calcolo viene effettuato attraverso il rapporto tra il valore della singola unità immobiliare e il valore totale del fabbricato. Il rapporto viene calcolato in millesimi. La somma dei valori di tutte le unità immobiliari naturalmente è pari a mille millesimi, 1000/1000.
La ripartizione delle spese per adeguamento o nuovo ascensore
Dunque, nel caso di manutenzione dell’impianto (senza differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore) o in caso di sostituzione si fa riferimento all’articolo 1124 in assenza di un regolamento condominiale (si prendono in considerazione per metà i valori delle unità immobiliari, quindi le tabelle millesimali, e per metà l’altezza).
Se c’è un regolamento di condominio ci si attiene invece a quell’accordo, che deve necessariamente contenere le regole sull’uso delle cose comuni (quindi anche l’ascensore), sulla ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi di ogni condomino.
Discorso a parte va fatto per la nuova installazione di un ascensore. In quel caso i criteri di ripartizione delle spese sono quelli indicati dall’articolo 1123. Si tiene conto solo della tabella millesimale, quindi del valore delle proprietà.
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