Il miniascensore esterno è la soluzione ideale quando, in un edificio a più piani, non vi è lo spazio utile per installare un ascensore interno. Questa tipologia di impianto, infatti, risulta meno invasiva, non occupa spazi interni e permette di abbattere le barriere architettoniche consentendo, alle persone con disabilità e con difficoltà motorie di accedere con facilità alla struttura.
Prima di procedere con la realizzazione dell’impianto è necessario informarsi sui permessi per installare l’ascensore esterno, poiché la normativa vigente presenta delle regole diverse rispetto agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che rientrano nell’edilizia libera, come, ad esempio, l’installazione di un montacarichi a Roma, che non ha bisogno di alcun permesso.
Vediamo insieme quali sono le normative di riferimento e i passaggi da effettuare per ottenere l’ok per l’inizio dei lavori di realizzazione di un mini ascensore esterno per condomini.
Come costruire un mini ascensore
Un miniascensore da esterno, a differenza di altri interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, viene considerata un’opera che va a modificare la sagoma e il volume dell’immobile e quindi, per procedere con la costruzione, è necessario ottenere diversi permessi a seconda della collocazione e della tipologia dell’immobile.
Una prima valutazione per comprendere quali autorizzazioni sono necessarie per il miniascensore esterno parte infatti dalla posizione, dalla visibilità e dalla presenza di vincoli paesaggistici, artistici o storici, che dipendono dalla classificazione del fabbricato.
Mini ascensori esterni non visibili dalla strada: i permessi
Se il mini ascensore esterno può essere installato in una zona non visibile dalla strada, come le corti interne o la parete posteriore, per dare il via all’intervento è obbligatorio presentare solo la CILA, ossia la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Per ottenere questa autorizzazione, bisogna incaricare un professionista abilitato, che provvedere a realizzare il progetto e “asseverare” la pratica, ossia presentare la richiesta al comune, dichiarando che la realizzazione del mini ascensore rispetta tutti i requisiti di legge obbligatori per quanto riguarda le norme antisismiche, antincendio, igienico sanitarie ed energetiche. Per essere tuttavia certi di poter procedere, è fondamentale considerare altre caratteristiche.
Se il mini ascensore esterno è in condominio, è importante prevedere l’installazione in un punto che non sia lesivo del diritto dei condòmini alla veduta, alla luce e all’utilizzo delle parti comuni. In più, deve rispettare il decoro dell’immobile per non ridurre il suo valore economico.
Se invece l’immobile è di interesse storico-artistico – e quindi soggetto a tutela monumentale -, oltre alla CILA, bisogna ricevere l’autorizzazione dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di zone, che valuta entro 120 giorni il lavoro e fornisce il suo parere sulla fattibilità o meno dell’intervento. Senza il nulla osta della Soprintendenza non si può procedere.
Miniascensore esterno visibile dallo spazio pubblico: le normative
Se il mini ascensore esterno è visibile dalla strada dovrà essere posizionato sulla facciata dell’edificio visibile dallo spazio pubblico, non basterà solo la CILA per iniziare il lavoro, ma occorreranno altre autorizzazioni.
Se l’edificio non è soggetto a tutela monumentale, bisogna presentare, in via telematica al comune in cui è allocato l’edificio, la relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato e l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (DPR 31/2017). Una volta ricevuti i documenti, il comune, entro 60 giorni, provvederà a trasmettere il tutto alla Soprintendenza di riferimento.
Se, invece, l’edificio è sottoposto a tutela, è la Soprintendenza a dover rilasciare direttamente l’autorizzazione a procedere. Per ottenerla, è obbligatorio presentare il progetto, la documentazione in materia di tutela del patrimonio architettonico, oltre il documento di mitigazione del rischio sismico.
Ultime novità sui permessi per ascensori esterni
La sentenza del TAR Lombardia n.580 del 31/08/2020 ha introdotto alcune novità sulla richiesta dei permessi per l’installazione di ascensori esterni ad un condominio. Ha affermato, infatti, che non è necessario richiedere il permesso di costruire poiché l’ascensore esterno rappresenta un volume tecnico necessario a innovare lo stabile, e non una costruzione. Secondo il TAR Lombardia, questo tipo di opere non determinano un aumento di volume o di superficie e quindi non hanno un carico urbanistico.
L’ascensore rientra, inoltre, tra le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e quindi non è soggetta al rispetto delle distanze minime tra fabbricati, secondo quanto prevede l’art.9 del D.M. 144/1968; può essere realizzato anche in deroga alle norme relative alle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di quelle indicate negli artt. 873 e 907 del Codice civile (3 metri) (art. 79 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).
Il comma 3 dell’art. 77 del D.P.R. 380/2001 prevede l’installazione dell’ascensore in tutti gli edifici con 3 piani fuori terra, ma non sancisce l’obbligo di costruire all’interno o all’esterno, e quindi gli interessati possono valutare liberamente come procedere, pur rispettando le indicazioni sulle distanze dell’art. 79 del D.P.R. 380/2001.
L’installazione di un mini ascensore esterno, quindi, potrebbe rientrare in una di queste casistiche e limitando i permessi alla sola SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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