L’ascensore è un servizio comune il cui uso va condiviso con gli inquilini dell’edificio. È predisposto per il trasporto delle persone e, a differenza di un montacarichi vero e proprio, ha una capacità di trasportare pesi di solito inferiore.
Capita tuttavia di aver bisogno di utilizzare l’ascensore come “montacarichi”, ossia non solo per salire al piano ma anche per trasportare dei pesi o per favorire un trasloco.
In questi casi ci sono delle regole da seguire, che sono determinate sia dal regolamento condominiale sia da disposizioni di legge.
Vediamo come fare quando si presenta questa casistica.
Come usare l’ascensore come un montacarichi
La prima cosa da considerare è che l’ascensore ha porte rinforzate, non ha paracolpi ovvero non ha un pavimento rinforzato, non ha pareti rinforzate, non ha illuminazione a scomparsa. L’utilizzo dell’ascensore come montacarichi – se non vi è la presenza di un montacarichi esterno – deve quindi essere fatto avendo premura di non arrecare danni all’ascensore. In condominio uno degli strumenti più utili per capire come comportarsi in casi straordinari è il regolamento condominiale, in cui sono raccolte tutte le indicazioni in merito all’utilizzo degli spazi comuni e dei servizi e in relazione ai comportamenti da adottare per l’esecuzione di varie attività, come ad esempio il trasloco o i lavori interni.
Se dovesse dunque essere in vigore il divieto di utilizzo dell’ascensore come montacarichi, l’informazione è contenuta lì. In alternativa il consiglio è di rivolgersi all’amministrazione e valutare la soluzione più in linea con le disposizioni condominiali.
In linea generale, tuttavia, l’ascensore usato come montacarichi in casi eccezionali è consentito, con l’accortezza di non limitare l’utilizzo agli altri condomini per troppo tempo e di non arrecare danni all’impianto.
Ascensore usato come montacarichi: la normativa
Se nel regolamento condominiale non è chiaramente indicato il divieto di uso dell’ascensore come montacarichi, si può fare riferimento alle normative e a una sentenza della Cassazione che si è espressa in merito.
L’articolo 117 del Codice Civile sancisce che l’utilizzo dell’ascensore è garantito sempre a tutti i condomini nei limiti indicati dall’articolo 1102 del Codice Civile, che prevede la non alterazione della destinazione d’uso e il non impedimento dell’utilizzo ad altri condomini. Questo perché le parti comuni devono essere sempre utilizzabili, tranne nei casi in cui è in atto la manutenzione ascensori, un’attività prevista dal contratto.
In base dunque alla capacità di trasporto e alla capienza della cabina si può utilizzare l’ascensore come montacarichi per il trasporto di oggetti, mobili e altri pesi.
Sul tema si è anche espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza num. 2117 del 1982 che dice:
“L’ascensore può essere usato come montacarichi, a meno che un divieto in tal senso non sia contenuto nel regolamento condominiale, o non sia accertato che questo tipo di utilizzo, per la natura dei materiali trasportati e per la frequenza che ne viene fatta, è tale da compromettere la conservazione dell’impianto o da ostacolarne l’uso da parte degli altri condomini“.
Per evitare problemi con gli altri condomini si consiglia dunque di avvisare l’amministratore della necessità dell’uso del montacarichi in condominio e di assicurarsi che la ditta che effettua il trasloco o che esegue i lavori sia assicurata in caso di danni o problemi. Un’ulteriore accortezza è quella di prevedere la pulizia degli spazi dopo il trasporto per non creare disagi ai condomini e mantenere l’ordine e la pulizia degli spazi comuni.
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