I rumori che si registrano in condominio sono spesso fonte di disagi e in alcuni casi possono sfociare anche in liti e controversie legali. I rumori vengono infatti classificati in base alla molestia che, in alcuni casi, può avere anche delle ripercussioni sulla salute dei condòmini. Proprio per regolamentare i comportamenti in un ambiente in cui si convive con altre persone, nei condomìni viene redatto un regolamento condominiale – appunto – che viene accettato e firmato in assemblea.
Per regolamentare i rumori in condominio è necessario, anzitutto, distinguere la tipologia e la provenienza dei rumori e, solo successivamente, valutare quali sono quelli che sono soggetti a norme specifiche e quali invece sono determinati da accordi interni tra i proprietari delle unità abitative. Per quanto riguarda il rumore dell’ascensore e degli impianti condominiali, è importante attenersi a quanto viene disciplinato dalle leggi specifiche poiché, oltre ai problemi di convivenza, potrebbe sopraggiungere il rischio di incorrere in sanzioni o conseguenze legali.
Una discriminante fondamentale nell’essere a norma o meno è rappresentata, prima di tutto, dall’anno di costruzione dell’edificio e da tutte le successive modifiche effettuate all’impianto. Le normative, infatti, vengono costantemente aggiornate ed è quindi necessario attenersi a quelle vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, soprattutto se si ha intenzione di portare avanti un progetto di ristrutturazione in una struttura già datata.
Rumore degli impianti condominiali: come agire
Il rumore degli impianti può essere di tipo continuo o discontinuo. Il rumore della caldaia condominiale, ad esempio, rientra nella categoria dei rumori continui, trattandosi di impianto sempre in funzione; il rumore dell’ascensore è invece discontinuo perché il suo funzionamento è casuale e variabile. Questa distinzione genera anche una diversa soglia del rumore da mantenere.
È importante stabilire con la ditta che esegue i lavori alcuni parametri che tengano conto anche del rumore che l’impianto andrà a produrre. L’ideale sarebbe installare solo impianti a bassa rumorosità e di nuova generazione, andando man mano sostituendo tutti quelli obsoleti. In questo modo migliora la qualità della vita degli inquilini e non si incorre nel rischio di denuncia da chi è particolarmente sensibile al rumore.
Rumore ascensore e impianti condominiali
Il decreto principale di riferimento per il comfort acustico è il D.P.C.M. 5/12/1997. La norma riguarda tutti gli impianti condominiali realizzati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia il 20/02/1998 e si applica anche ai casi di ristrutturazione. È cruciale verificare che l’edificio rispetti i requisiti. Se, ad esempio, si sta valutando come funziona il bonus ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la riqualificazione energetica dell’edificio, è consigliato valutare anche i parametri relativi alla rumorosità, così da realizzare un lavoro che sia in linea con tutte le tecniche utili a realizzare un’opera corretta, che è un’importantissima clausola contrattuale da rispettare. L’installazione di un ascensore, ad esempio, sottende sempre l’esecuzione a regola d’arte, che si rifà al D.P.C.M del 1997, ma può tenere conto anche della più aggiornata normativa UNI 11367, visto che, secondo la Cassazione, le regole dell’arte si evolvono in base al progresso tecnico e allo sviluppo tecnologico. In questo modo si riduce il rumore dell’ascensore e si innalzano i livelli di benessere.
Ampliando il discorso, le emissioni acustiche in condominio sono consentite per tutti i rumori che superano la cosiddetta “soglia di tollerabilità”.
I rumori necessari, come quelli degli elettrodomestici o quelli derivanti dai lavori di ristrutturazione, si possono eseguire rispettando, ove presente, gli orari previsti dal regolamento, in cui vengono indicati anche quelli di assoluto silenzio. L’articolo 844 del Codice Civile, infatti, stabilisce che i rumori che non superano la “normale tollerabilità” non sono punibili. La tollerabilità è stabilita da parametri principalmente di buon senso, come non accendere musica ad alto volume o utilizzare elettrodomestici rumorosi in piena notte o al mattino presto, produrre suoni fastidiosi o schiamazzi nelle ore considerate di riposo o non impedire al cane di abbaiare con forza durante le ore notturne.
Se i rumori sono intollerabili l’articolo 659 del codice penale stabilisce l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro per chi arreca disturbo in condominio.
Quando parliamo di rumore accettabile, come può essere il chiacchierare con le finestre aperte, la radio o la tv accese, i decibel consentiti sono 3, di notte, e 5 di giorno, al netto dei rumori provenienti dall’esterno, definiti di fondo.
Come individuare la provenienza di un rumore o capire quanti decibel questo produca è davvero molto difficile senza strumentazione. Bisogna dunque attenersi ad una generale soglia personale del fastidio. Quando si parla invece di rumore proveniente da ascensore e impianti condominiali, il discorso cambia, dal momento che i parametri da rispettare sono responsabilità della ditta che realizza i lavori. L’amministratore deve accertarsi del rispetto di tali normative.
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